martedì 13 aprile 2010

PROPOSTA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI


BASSANO ECOLOGISTA E LAV ABBIAMO REDATTO UNA PROPOSTA PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DA PRESENTARE AI COMUNI.


Tutela delle RONDINI

Il Comune si impegna a proteggere i nidi di Rondine e di Balestruccio, vietandone a chiunque la distruzione. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 1, lett. h) della L.157/1992, la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro per ogni nido danneggiato.

Di permettere deroghe (in caso di restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione (dal 15 marzo al 15 settembre), previa autorizzazione dell’Assessorato all’Ambiente e a fronte della compensazione obbligatoria mediante sostituzione dei nidi distrutti con nidi artificiali.

Di vietare l’uso di esche avvelenate nei luoghi aperti su tutto il territorio del Comune; la violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

Di vietare l’utilizzo di prodotti chimici diserbanti su tutto il territorio comunale.
Deroghe sono ammesse per non obbligare i produttori agricoli professionisti, iscritti regolarmente alla Camera di Commercio e riconosciuti tali dai codici. Per questi ultimi l’Amministrazione potrà stabilire delle convenzioni al fine di partecipare alla produzione a basso impatto ambientale o biologica: è tuttavia vietato anche agli agricoltori diserbare le rive dei corsi d’acqua di qualsiasi dimensione essi siano (anche canali di scolo e drenaggio superficiale). Per il diserbo di strade asfaltate e marciapiedi saranno ammessi solo mezzi fisici di rimozione delle erbe; possibile il pirodiserbo e la pacciamatura. La violazione di questo punto della delibera determinerà una sanzione amministrativa da 100 a 500 Euro.

Tutela dei Pipistrelli

Il Comune si impegna ad incentivare il ritorno della popolazione dei chirotteri quale animale autoctono e la protezione dei loro siti di nidificazione e svernamento ed in quanto predatori naturali che possono efficacemente contrastare la diffusione delle zanzare e capaci di cibarsi di oltre duemila insetti per notte e quindi sono regolatori naturali contro l’invadenza di moscerini e zanzare;
- ritenuto di dover assicurare una corretta informazione ai cittadini e di dover stimolare l’adozione
delle pratiche utili al contenimento della diffusione delle zanzare, proponendo non solo gli
interventi che richiedono l’uso di pesticidi ma anche le metodiche “biologiche” (repellenti
naturali, predatori naturali, controllo e periodico svuotamento dei sottovasi, ecc.) rispettosi
dell’ambiente, della salute umana e efficaci non solo nell’immediato ma anche nel mediolungo
periodo.
Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune di Bassano del Grappa tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
d) tutti i crostacei di specie autocotone;
e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chirotteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all’Ufficio competente per la tutela degli animali.
6. Ad estensione del precedente punto 1, è vietato alterare, modificare, distruggere i siti naturali di vita e nidificazione delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2, quali ad esempio cavità, aree umide, pozze d’acqua, microclimi, piccoli corsi d’acqua. Il comune si impegna ad intraprendere delle iniziative per la protezione di questi siti.

Cantieri

I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono provvedere, in fase di progettazione, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Comune almeno sessanta (60) giorni prima dell’inizio previsto dei lavori. A tal fine, il Comune potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l’individuazione, entro sessanta giorni, del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse
2) Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i o, in alternativa, a persona incaricata dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali
3) Al termine dei lavori, gli animali, anche previa collocazione in appositi ed adeguati insediamenti, dovranno, se possibile, essere reimmessi sul territorio loro di origine, oppure in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza e , comunque, assicurando agli animali un adeguato rispetto del benessere



Bassano del Grappa, 18.02.10

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